Marta Suardi
Nel contratto di comodato d’uso gratuito chi paga IMU e Tari?
Il comodato d’uso gratuito è un accordo con cui il comodante (proprietario) mette a disposizione del comodatario (un parente o un amico) una casa o un’attrezzatura o altro, perché se ne serva per un periodo o per uno scopo specifico, senza percepire alcun compenso.

Uno degli esempi più classici è il caso dei genitori che concedono in comodato d’uso ai figli la loro seconda casa.
Quali sono i vantaggi di questo tipo di contratto, chi può stipularlo, quali obblighi comporta per le parti e chi paga IMU e Tari.
Sebbene il comodato d’uso sia gratuito (art. 1803 c.c.) nulla vieta di prevedere un pagamento, purché “l’onere imposto non sia tale da fare venir meno la natura tipica del contratto”, infatti è possibile richiedere al comodatario una cifra solitamente simbolica.
A livello generale, non c’è nessun obbligo di registrazione del contratto di comodato d’uso gratuito, tuttavia, è sempre consigliabile redigerlo in forma scritta così da tutelare tutti, a quel punto diventa necessario comunicarlo all’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data dell’atto, pagando l’imposta di registro (circa 200 euro).
Per sua natura il comodato d’uso gratuito è sempre temporaneo e prevede l’obbligo della restituzione del bene allo scadere del periodo concordato.
Il comodato d’uso gratuito è definito bilaterale imperfetto in quanto solo una delle due parti ha degli obblighi. Il comodatario deve infatti, restituire il bene allo scadere del contratto e custodire il bene “con la diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1804 c.c.), è inoltre responsabile dei danni che non derivino da normale deperimento e non può concedere a un terzo il godimento del bene senza il consenso del comodante.
Secondo l’articolo 1808 del c.c. il comodatario è tenuto al pagamento delle spese ordinarie, ma può chiedere di essere rimborsato per quelle straordinarie, solo se “necessarie e urgenti”.
Per quanto riguarda l’IMU è il proprietario del bene che dovrà pagare. Il comodatario è infatti titolare di un diritto di godimento e non di un diritto di proprietà, quindi non è tenuto al pagamento della imposta municipale unica. Il comodatario è invece tenuto al pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti.
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