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  • Immagine del redattoreFrancesca Tancredi

Comprare una casa all'asta è un'odissea?

Sfatiamo alcuni dubbi comuni!


Per molti futuri acquirenti, comprare i loro primi o secondi immobili da sogno può apparire un’impresa ardua e piena di ostacoli da superare. Se viene poi loro consigliato di partecipare alle vendite all’asta, i dubbi aumentano a dismisura.



Il Gruppo Sarpi Immobiliare ha raccolto le domande più diffuse dei potenziali interessati per sfatare tutti i falsi miti in circolazione riguardo le difficoltà e inconvenienze nell’acquistare immobili all’asta.


“Non posso vedere la casa prima di acquistarla!” FALSO.


Nel caso in cui foste interessati alla compravendita di un immobile all’asta in particolare, lo si può visitare facendo richiesta entro 15 giorni prima la battitura. Inoltre, secondo quanto stabilito dal Codice di Procedura Civile, la disamina del bene si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell’identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.


“Per comprare una casa all’asta non posso fare un mutuo!” FALSO.


Puoi richiedere un mutuo per una casa all’asta sia prima che dopo l’aggiudicazione di tale bene. Se si vuole giocare d’anticipo, tutto ciò che devi fare è recarti in una banca che effettua tale servizio per concludere l’istruttoria preliminare in almeno 15 giorni. Niente paura se non ti aggiudichi l’asta! In tal caso, il contratto di mutuo si scioglie automaticamente.

Se ti sei già aggiudicato un’immobile all’asta, invece, assicurati che i tempi di stipula del contratto con la banca da te individuata non superino la data di scadenza del saldo dell’importo della vendita, che per legge è stimata entro sessanta, novanta o centoventi giorni.


“Se sono un privato posso partecipare all’asta!” VERO.


La legge italiana attesta che tutti hanno il diritto di partecipare a un’asta giudiziaria, sia al fine di investimento sia al fine di uso e consumo. Eccezion fatta, però, per il debitore i cui beni sono stati messi in vendita. Non sono ammessi, infatti, il debitore stesso, il custode giudiziario e il delegato alla vendita dell’immobile in questione. I parenti, stretti o meno, del debitore possono partecipare all’asta a patto di agire nel proprio interesse e non di quello del debitore. Non possono, quindi, partecipare se appartengono al proprio nucleo familiare e non possono farlo vivere al suo interno, a nessun titolo.


“Passeranno anni prima che posso abitare nella casa aggiudicata!” FALSO.


Una volta aggiudicato l’immobile e pronunciato il decreto di trasferimento da parte del giudice di esecuzione, ne diventi il proprietario a tutti gli effetti. Inoltre, il decreto di trasferimento, che è di per sé un titolo esecutivo, obbliga il debitore all’immediata liberazione dell’abitazione. In caso ciò non avvenga, puoi avviare una procedura per ottenere il rilascio forzato dell’immobile attraverso l’ufficiale giudiziario.

Per rispondere ad ulteriori domande e guidare chi è interessato ad acquistare un immobile in asta verso un’esperienza più chiara e lineare possibile, Il Gruppo Sarpi Immobiliare offre un pronto servizio dedicato di consulenza, denominato Asta Advisor, per evitare delle possibili insidie che possono verificarsi lungo il percorso.

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