Marta Suardi
Inquilino e locatore, diritti e doveri
Quali sono gli obblighi dell’inquilino quando lascia l’appartamento preso in affitto, alla scadenza naturale del contratto di locazione o prima della stessa e quali i doveri del conduttore?
Questa è una domanda che noi del team Sarpi Immobiliare ci sentiamo frequentemente rivolgere dai nostri clienti e a cui vogliamo dare delle risposte.
La normativa prevede che il locatore consegni l’appartamento in buono stato, deve essere vivibile e gli interventi di manutenzione più importanti devono essere eseguiti prima della consegna delle chiavi.
L’art. 1590 del codice civile stabilisce che l’inquilino è tenuto a restituire la casa al proprietario nello stesso stato in cui l’ha ricevuta.
Uno dei più importanti obblighi dell’inquilino quando lascia l’appartamento è il pagamento dei canoni residui fino all’effettiva riconsegna dell’immobile. Ciò vale anche nei casi in cui l’affittuario, all’inizio del rapporto di locazione, abbia lasciato al proprietario di casa una cauzione.
Se l’inquilino, durante il periodo di locazione, provoca danni all’immobile per distrazione, colpa, volontà o incuria, è tenuto a provvedere.
Di norma, per lasciare casa in affitto è necessario attendere la naturale scadenza del contratto. Se quest’ultimo si rinnova automaticamente, l’affittuario che desidera interrompere la locazione è tenuto ad inoltrare apposita comunicazione di disdetta con una raccomandata A/R, almeno 6 mesi prima rispetto alla data di scadenza dell’accordo.
L’inquilino può lasciare casa prima della scadenza del contratto, ovvero scegliere di recedere dall’accordo, anche in un momento diverso rispetto alla fine della locazione. Ciò è possibile purché esista una giusta causa e venga dato un preavviso di almeno 6 mesi al proprietario di casa.
Se l’inquilino va via prima della scadenza del contratto, senza preavviso e senza giusta causa, è obbligato a versare tutti i canoni d’affitto mancanti. I motivi per cui l’inquilino può lasciare casa senza preavviso non devono dipendere dalla sua volontà e devono poter essere giudicati imprevedibili rispetto alla stipulazione del contratto.
Se l’inquilino lascia danni all’immobile, ovvero guasti, rotture e difetti dovuti a incuria, colpa, distrazione o volontà, il padrone di casa può addebitare all’affittuario le spese di riparazione. Quest’ultimo è obbligato a corrispondere al locatore la somma necessaria per ripristinare l’immobile e portarlo alle stesse condizioni in cui era stato consegnato all’inizio della locazione.
Se le condizioni dell’appartamento non permettono di poterne usufruire o di riaffittarlo, anche se l’inquilino ha già lasciato l’abitazione, il proprietario può fare richiesta di danni dopo la consegna delle chiavi ed avrà diritto ad un risarcimento, che si concretizza nella riscossione del canone d’affitto relativo al periodo in cui vengono eseguiti i lavori di riparazione.
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