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  • Immagine del redattoreFederico Panni

Iva e casa-vacanze: cosa c'è da sapere

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detraibilità dell’Iva assolta per l’acquisto di un immobile a destinazione abitativa, adibito a “casa-vacanze.



L’istante è una società che ha per esercizio principale quello immobiliare e ha rappresentato l’intenzione di acquistare un immobile abitativo da destinare a locazione turistica. Ha chiesto, pertanto, all’Agenzia delle Entrate se il divieto di detrazione (Art. 19-bis.1, comma 1, lettera (i) preclude la detrazione dell’Iva assolta in relazione all’acquisto e agli interventi di recupero di immobili abitativi) possa essere derogato nell’ipotesi in cui l’immobile abitativo è utilizzato come “casa-vacanze” e, quindi, oggetto di una vera e propria attività economica, peraltro svolta per il tramite di un outsourcer.


Ai fini dell’esercizio della detrazione, alle spese di acquisto, di ristrutturazione e di manutenzione delle unità abitative utilizzate nell’ambito di un’attività turistico-alberghiera, si tratta di stabilire se, alla luce dell’imponibilità con l’aliquota ridotta del 10% (di cui n. 120 della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972) della locazione di tali unità abitative, sia possibile esercitare la detrazione tenuto conto che, in base alla risoluzione n. 8/E/2014, il regime Iva delle operazioni di cessione e di locazione delle unità immobiliari destinate all’attività turistico-alberghiera prescinde dall’utilizzo effettivo, in quanto basato sulla classificazione catastale delle unità immobiliari medesime.


L’ente ha ritenuto che gli immobili abitativi (soggetti in linea generali all’indetraibilità), se utilizzati nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case vacanze, affitto camere, etc.) che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili a Iva, debbano essere trattati a prescindere dalla classificazione catastale alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che le spese di acquisto, ristrutturazione e manutenzione relative ai suddetti immobili non risentono dell’indetraibilità di cui all’Art. 19-bis.1, comma 1, lettera (i), D.P.R. 633/1972, benché sul principio catastale risultino come abitative. Ha chiarito, inoltre, che il divieto di detrazione dell’Iva previsto per gli immobili abitativi non trova applicazione per l’imposta pagata in sede di acquisto dell’immobile abitativo utilizzato per esercitare l’attività di “casa vacanze.

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