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  • Immagine del redattoreGabriella Felicetti

L’atto di donazione dal punto di vista fiscale

Aggiornamento: 20 dic 2021

La donazione di un immobile è il contratto con il quale il donante (colui che dona) arricchisce il donatario (colui che riceve) per spirito di liberalità. Il donatario ha il diritto di accettare o meno la donazione. La donazione differisce dalla successione che è invece l'atto attraverso cui gli eredi entrano in possesso del patrimonio di una persona scomparsa.



Teniamo presente che le donazioni possono essere aggredite dagli eredi del donante se questi, nella propria divisione ereditaria o con atti di donazione compiuti in vita, ha violato le cosiddette “quote di legittima”.


Le quote di legittima sono quella parte di patrimonio che la legge riserva ai familiari più stretti, ossia al coniuge, ai figli e ai genitori. Se una donazione lede i diritti successori dei familiari più stretti, il donatario non è sicuro di aver acquisito la proprietà dei beni ricevuti finché non sono trascorsi almeno 10 anni dall’apertura della successione, ossia dalla morte del donante. In questo lasso di tempo, infatti, gli aventi diritto possono reintegrare la propria quota ereditaria esercitando un’ azione legale per rendere inefficace la donazione per riottenere i beni.


Ma vediamo dal punto di vista fiscale quanto costa mettere in campo una donazione. In particolare vediamo i diversi casi di donazione e i loro costi.


Nei casi sotto riportati i costi di imposta di bollo, di tassa ipotecaria, di voltura catastale, di imposta ipotecaria e catastale non variano ed in particolare sono pari a:


IMPOSTA DI BOLLO: 230 euro;

TASSA IPOTECARIA: 35 euro;

VOLTURA CATASTALE: 55 euro;

IMPOSTA IPOTECARIA: 2% (sul valore degli immobili), con il minimo di 200 euro - oppure 200 euro se prima casa per almeno uno dei donatari;

IMPOSTA CATASTALE: 1% (sul valore degli immobili), con il minimo di 200 euro oppure 200 euro se prima casa per almeno uno dei donatari.


L’imposta di donazione invece varia a seconda della casistica, vediamo in particolare come:


1. Donazione o altro atto gratuito avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi natura, a favore del coniuge o di parenti in linea retta: IMPOSTA DI DONAZIONE = 4 % (sul valore complessivo eccedente, per ciascun donatario, euro 1.000.000), con il minimo di 200 euro.


2. Donazione o altro atto gratuito avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi natura, a favore di fratelli e sorelle: IMPOSTA DI DONAZIONE = 6% (sul valore complessivo netto eccedente per ciascun donatario euro 100.000) con il minimo di 200 euro.


3. Donazione o altro atto gratuito avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi natura, a favore di parenti fino al quarto grado e di affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado (con esclusione del coniuge, dei parenti in linea retta, dei fratelli e sorelle): IMPOSTA DI DONAZIONE = 6 %, con il minimo di 200 euro.


4. Donazione o altro atto gratuito avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi natura, a favore di parenti oltre il quarto grado, e di affini in linea collaterale oltre il terzo grado, nonché a favore di estranei: IMPOSTA DI DONAZIONE = 8 %, con il minimo di 200 euro.


5. Donazione avente ad oggetto beni (mobili o immobili) e diritti di qualsiasi natura, a favore di persone fisiche con handicap riconosciuto grave: IMPOSTA DI DONAZIONE = aliquota applicabile in base al rapporto di parentela, affinità o coniugio (sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun donatario, euro 1.500.000), con il minimo di 200 euro.


Infine per i due casi che troveremo sotto, vi è esenzione per le imposte di donazione ipotecaria e catastale, mentre le imposte di bollo, la tassa ipotecaria e la voltura catastale sono le medesime applicate nei casi sopra analizzati, vediamo quali sono i due casi:


A. Donazione di terreni e fabbricati di qualsiasi tipo a favore di enti pubblici o altri enti previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 346/1990;


B. Donazione (o patto di famiglia) o altro atto gratuito avente ad oggetto aziende o partecipazioni sociali a favore dei discendenti o del coniuge, che si impegnano a proseguire l'attività d'impresa o a detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data della donazione.


Sperando di aver fatto chiarezza nel “mare magnum” dei costi dovuti in caso di donazione, vi ricordiamo che esperti del gruppo SARPI Immobiliare sono a vostra disposizione per ogni tipo di informazione.

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