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  • Immagine del redattoreMarta Suardi

Vendere una casa acquistata in edilizia convenzionata

Le case in edilizia convenzionata sono edifici o singole unità immobiliari costruite grazie ai contributi del Comune di residenza e indirizzate a nuclei familiari a basso reddito.



Le amministrazioni pubbliche locali possono concedere supporti alle imprese di costruzione per la realizzazione di immobili in edilizia convenzionata su terreni pubblici o spazi privati oggetto di espropriazione.


Trattandosi di alloggi costruiti e venduti a soggetti sulla base di requisiti specifici, come il livello di reddito, vendere una casa acquistata in edilizia convenzionata è un’operazione soggetta a vincoli rispetto alla compravendita di immobili non convenzionati.


I proprietari degli immobili realizzati in convenzione edilizia con il Comune possono vendere la proprietà, con obblighi specifici per la conclusione dei contratti di vendita, ovvero:


- i proprietari non hanno la libertà di scelta sul prezzo di vendita o di affitto, l’importo è deciso direttamente dal Comune in cui l’immobile è ubicato;

- i proprietari non possono vendere l’immobile in ogni momento, ma devono rispettare la durata imposta dagli accordi, generalmente 5 anni;

- i proprietari non possono vendere l’immobile ad ogni soggetto, ma l’offerta è indirizzata alle sole categorie che hanno davvero bisogno di accedere alle case popolari.


All’interno dei contratti stipulati per vendere una casa in edilizia convenzionata, devono essere presenti tutti i vincoli imposti dalla normativa.


Ogni amministrazione comunale stabilisce un prezzo massimo per la vendita e la locazione dell’immobile in edilizia convenzionata, sempre diverso dal prezzo di mercato della casa. Pertanto, se si è in possesso di questa tipologia di immobile e s’intende procedere con la vendita, è bene informarsi sui prezzi determinati dal Comune, pena la nullità del contratto.


Dal lato degli acquirenti, invece, sono previsti requisiti reddituali, patrimoniali e di residenza, infatti, se s’intende acquistare una casa in edilizia convenzionata, bisogna non eccedere i livelli di reddito massimo previsti dalla convenzione, non avere una seconda abitazione e possedere la residenza nel Comune dov’è ubicato l’immobile.


Inoltre, dal momento che i prezzi possono essere stabiliti solo ed esclusivamente dal Comune, è bene fare attenzione al prezzo di vendita inserito nel contratto, in modo da evitare le speculazioni da parte dei proprietari.


La maggior parte delle amministrazioni locali prevede che la rimozione dei vincoli dell’edilizia convenzionata può avvenire dietro il pagamento di una somma di denaro. Nel 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Regolamento sulla rimozione dei vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata ed i relativi criteri di calcolo del corrispettivo da pagare per lo svincolo.


La normativa vigente prevede che il costo della rimozione dei vincoli è pari al 50% del corrispettivo calcolato, in proporzione alla quota millesimale di ciascuna unità immobiliare, in base all’art. 31 della L. 448/1998 da ridursi sulla base di un coefficiente moltiplicativo di riduzione.


Sul blog del Gruppo Sarpi immobiliare i clienti possono trovare trattate tematiche burocratiche spesso complicate e complesse, questo al fine di aiutare i propri clienti.

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